Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as Article 131-bis exclusion plea was not raised at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to request the application of Article 131-bis of the Penal Code before the first instance tribunal. The court held that this specific exclusion of punishability cannot be raised for the first time on appeal if the article was already in force at the time of the original judgment. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The exclusion of punishability for particular triviality cannot be deduced for the first time in cassation if the article was in force at the time of the contested judgment, and no obligation exists to rule on it absent a specific request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA ROCCO nato a MIGLIANICO il 16/07/1975 avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che DE LUCA Rocco (imputato del reato di cui all'art. 122 d.lgs. n. 81 del 2008) censura la sentenza emessa in data 03/06/2022 dal Tribunale di Chieti deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che debba conferirsi assorbente al fatto che la richiesta di applicazione del predetto articolo non risulta essere stata formulata dinanzi al Tribunale (nulla è dato leggere, al riguardo, nella sentenza impugnata e nel ricorso proposto), avendo questa Suprema Corte chiarito, anche di recente, che «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consigli stensore Il Presid