Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9604/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9604/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9604/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. La revoca della patente di guida risulta adeguatamente motivata dal giudice, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, per anni 2, impedisce la reiterazione del trasporto della droga (nell'imputazione è contestata la detenzione ed il trasporto di circa 16 kg di cocaina, per 31.098,8 dosi singole medie).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9604/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. La revoca della patente di guida risulta adeguatamente motivata dal giudice, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, per anni 2, impedisce la reiterazione del trasporto della droga (nell'imputazione è contestata la detenzione ed il trasporto di circa 16 kg di cocaina, per 31.098,8 dosi singole medie).

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza reato grave di stupefacenti altri reati sanzione per violazione stradale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOKA ARTAN nato il 08/09/1982 avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. La revoca della patente di guida risulta adeguatamente motivata dal giudice, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, per anni 2, impedisce la reiterazione del trasporto della droga (nell'imputazione è contestata la detenzione ed il trasporto di circa 16 kg di cocaina, per 31.098,8 dosi singole medie).

2. Del resto, "In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato" (Conf.: n. 3114 del 13/10/1989, dep.1990, Rv. 183562-01). (Sez. 3 - , Sentenza n. 31917 del 17/05/2022 Ud. (dep. 30/08/2022 ) Rv. 283444 - 01) 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de