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Ordinanza — n. 9603/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns a plea bargain judgment under specific statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Feka Neritan inadmissible and ordered him to pay fines and costs. Neritan argued that the first-instance judgment lacked motivation, but the court held that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to defects in consent, lack of correlation, or illegal penalties. Consequently, the generic complaint regarding motivation was rejected because it falls outside the narrow statutory exceptions for such judgments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain judgments are admissible only for defects in consent, lack of correlation, or illegal penalties, excluding general complaints about motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain judgment defect of consent omessa motivazione codice di procedura penale motivi di cassazione ricorso per cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale.
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEKA NERITAN nato il 16/04/1990 avverso la sentenza del 21/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVERETO Lato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso per cassazione l'imputato Feka Neritan, con un unico motivo di ricorso: omessa motivazione.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione, in modo molto generico. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il