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Ordinanza — n. 9600/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of statutory grounds for acquittal under Art. 129 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, El Houli Mounir, argued that the lower court failed to establish a statutory ground for acquittal under Article 129 of the Penal Code. However, the appeal was filed after a specific procedural amendment limiting admissible grounds to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty. The court ruled that the appellant's claim regarding the lack of acquittal grounds fell outside these permitted categories.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.: Appeals filed after the entry into force of the amendment limiting admissible grounds to the defendant's will, legal qualification, or penalty legality are inadmissible for claims regarding the absence of statutory acquittal grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassazione Appeal Admissibility Statutory Acquittal Grounds Art. 444 c.p.p. Amendment Procedural Exhaustion Requirements motivi di revisione modificazione delle conclusioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, c.p.p.
309/1990; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod.
Art. 129, c.p.
Rilevato che il ricorrente El Houli Mounir deduce l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione in ordine in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Artt. 81 cpv, 99 comma 4, cod. pen.
pen., per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 99 comma 4, cod. pen. e 73 co.
Art. 73 co. 1, D.P.R. 309/1990
art. 129 cod. pen
Rilevato che il ricorrente El Houli Mounir deduce l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione in ordine in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., per il reato di cui agli artt.
art. 444 cod. proc. pen
309/1990; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01
da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HOULI MOUNIR nato a MORNAG( TUNISIA) il 13/04/1965 avverso la sentenza del 27/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente El Houli Mounir deduce l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione in ordine in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 99 comma 4, cod. pen. e 73 co. 1, D.P.R. 309/1990; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglé estensore Il Presidente