Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Silvio Alfani's appeal inadmissible because his grounds were manifestly unfounded and generic. Alfani argued for the recognition of generic mitigating circumstances and leniency, but the lower court had already evaluated his criminal history and the gravity of his repeated offenses. The court ruled that these are matters of substantive judgment that cannot be challenged in a cassation proceeding unless the lower court's reasoning is flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, Art. 61, Art. 62 bis c.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and generic, as substantive evaluations of mitigating circumstances and leniency based on criminal history fall outside the scope of cassation review.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANI SILVIO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 12/01/1961 avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso (appello trasmesso a questa Corte di Cassazione) proposto da Alfani Silvio risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., nonché sulla particolare tenuità del fatto e sulla mancata concessione dei benefici di legge. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il Tribunale rileva come la personalità del ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche, in quanto gravato da numerosi precedenti a fronte di plurime violazioni.
Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Per la particolare tenuità del fatto la valutazione complessiva della condotta del ricorrente (anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è stata ritenuta grave, reiterata e significativa di una possibile ricaduta nel reato. Si tratta di motivazione implicita che esclude (anche in relazione alla pena superiore al minimo edittale) la valutazione della particolare tenuità.
Per la sospensione condizionale della pena (e la non menzione) la sentenza rileva i precedenti penali e la prognosi di reiterazione dei reati, nonché la sospensione condizionale già applicata in tre occasioni precedenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C