Ordinanza — n. 9598/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Concetto Salvatore DiRaimondo risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'ad 62 bis cod. pen., nonché richiede di escludere la recidiva, reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9598/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'ad 62 bis cod. pen., nonché richiede di escludere la recidiva, reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RAIMONDO CONCETTO SALVATORE nato a CATANIA il 09/06/1977 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE) SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Concetto Salvatore DiRaimondo risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'ad 62 bis cod. pen., nonché richiede di escludere la recidiva, reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello.
La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando per la recidiva che l'imputato ha commesso il fatto dopo i numerosi e recenti precedenti penali, con una evidente progressione della gravità dei numerosi delitti commessi. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello rileva come la personalità del ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche prevalenti, in quanto gravato da numerosi precedenti specifici. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d