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Ordinanza — n. 9597/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for tax evasion as grounds are manifestly unfounded and generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Gentili inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant failed to provide specific factual allegations regarding deductible costs, relying instead on generic theoretical arguments that the lower court had already adequately addressed. Consequently, the court upheld the first-instance judgment and ordered the appellant to pay a fine and procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; In tax fraud appeals, the court must reject generic arguments lacking specific factual allegations regarding deductible costs, as such costs require concrete evidence to be considered.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion appeal manifestly unfounded deductible costs factual allegations procedural inadmissibility Corte di Cassazione criminal procedure evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 40412 del 13/06/2019
Sez. 3, Sentenza n. 53980 del 16/07/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILI ROBERTO nato a MILANO il 29/01/1958 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Gentili Roberto, come integrato dalla memoria, risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione sulla responsabilità del ricorrente e rileva il superamento della soglia in relazione al volume di affari determinato con accertamento analitico induttivo con dati forniti dallo stesso contribuente (bilanci d'esercizio, e operazioni comunicate tramite spesometro) Inoltre, la sentenza impugnata rileva che mai l'imputato ha indicato quali sarebbero i costi da dedurre, che, all'esito della loro valutazione, non farebbero superare la soglia di punibilità.

Infatti, i costi non contabilizzati possono essere valutati solo in presenza di specifiche allegazioni fattuali (in materia di IVA): "In tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza" (Sez. 5 - , Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277120 - 01; per VIVA, che rileva nel caso in giudizio, vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 53980 del 16/07/2018 Ud. (dep. 03/12/2018 ) Rv. 274564 - 0).

Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione ma ribadisce acriticamente il motivo dell'appello, senza prospettazioni specifiche sull'ammontare dei costi. Il ricorso si appalesa, quindi, generico ed in fatto, con enunciati solo teorici, e vaghi, senza riferimenti alle concrete prove dell'istruttoria dibattimentale, specificamente indicate nella sentenza impugnata.

2. Anche per il dolo la sentenza adeguatamente motiva rilevando la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti (scelta imprenditoriale) e dallo stesso ammontare delle imposte evase risulterebbe il dolo specifico dell'evasione. Sulla confisca la sentenza rileva come risulta possibile la confisca diretta del profitto del reato in capo alla società e solo in subordine la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato. Su questi aspetti il ricorso non si confronta ma reitera acriticamente i motivi di appello, adeguatamente vagliati dalla sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de