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Ordinanza — n. 9595/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9595/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9595/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCANE VITO nato a SAN CESARIO DI LECCE il 09/12/1988 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che GIANCANE Vito (imputato del reato di illecita detenzione di tre plichi contenenti cocaina per complessive 922 singole dosi) censura la sentenza emessa in data 24/06/2022 dalla Corte di Appello di Lecce (che ha confermato la condanna inflitta in primo grado) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la doglianza presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9595/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCANE VITO nato a SAN CESARIO DI LECCE il 09/12/1988 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che GIANCANE Vito (imputato del reato di illecita detenzione di tre plichi contenenti cocaina per complessive 922 singole dosi) censura la sentenza emessa in data 24/06/2022 dalla Corte di Appello di Lecce (che ha confermato la condanna inflitta in primo grado) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la doglianza presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti prova dell'indigenza confessione obbligo di cessione del reddito diritto di non autoincriminarsi lavoro del detenuto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCANE VITO nato a SAN CESARIO DI LECCE il 09/12/1988 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che GIANCANE Vito (imputato del reato di illecita detenzione di tre plichi contenenti cocaina per complessive 922 singole dosi) censura la sentenza emessa in data 24/06/2022 dalla Corte di Appello di Lecce (che ha confermato la condanna inflitta in primo grado) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la doglianza presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede).

D'altra parte, la Corte territoriale ha diffusamente preso in considerazione gli elementi valorizzati dalla difesa ai fini della concessione delle predette attenuanti, disattendendo la prospettazione difensiva con un percorso del tutto immune da illogicità manifesta o contraddittorietà qui deducibili (cfr. pag. 4 segg. in ordine sia al carattere "neutro", ai fini che qui rilevano, della confessione di quel che il GIANCANE non poteva negare, in difetto di qualsiasi ulteriore specificazione concernente il proprio inserimento nel narcotraffico; sia in ordine allo svolgimento di attività lavorativa in regime di arresti domiciliari, trattandosi di vicenda correlata alla sola indigenza dell'imputato, e comunque alla impossibilità di provvedere alle proprie esigenze di vita); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consigli estensore Il Pres