Italian court dismisses appeal as generic and unmeritorious, upholding sentence for cocaine trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Molfetta Paride Luciano inadmissible due to its manifest unfoundedness, generality, and repetition. The appellant challenged a second-instance sentence regarding approximately 150 doses of cocaine, arguing against the adequacy of the penalty which deviated slightly from the statutory minimum. The court rejected the appeal because the lower court's reasoning was sufficient, logical, and adequately justified the sentence based on the significant quantity of drugs involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and repetitive, as the lower court's decision remains immune from contradictions and logical flaws when the penalty is adequately justified by the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLFETTA PARIDE LUCIANO nato a MESAGNE il 12/12/1974 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Molfetta Paride Luciano risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e reiterativo del motivo dell'appello. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità rileva come la pena risulta adeguata ai fatti e in particolare "il suo lieve scostamento dal minimo edittale (per soli sei mesi) si giustifica ampiamente con la non proprio minimale entità del fatto"; circa 150 dosi di cocaina. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/