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Ordinanza — n. 9593/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9593/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9593/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMI RAUL nato il 25/08/1998 avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che il ricorrente Gremi Raul, imputato del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'inosservanza della legge penale rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9593/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'inosservanza della legge penale rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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motivi di cassazione istanza di revisione penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi che possono invocarsi abbandono del procedimento per infrazione stradale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990
Rilevato che il ricorrente Gremi Raul, imputato del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'inosservanza della legge penale rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMI RAUL nato il 25/08/1998 avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente Gremi Raul, imputato del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'inosservanza della legge penale rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consigler estensore Il Presidente