Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9592/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9592/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da Summa Andrea risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla qualificazione del fatto, ma non dice perché; la sentenza invece, risulta adeguatamente motivata sulla qualificazione giuridica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla qualificazione del fatto, ma non dice perché; la sentenza invece, risulta adeguatamente motivata sulla qualificazione giuridica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese generali condono delle spese procedurali cosa generica addebito di tasse obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni valore litigioso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMMA ANDREA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 06/10/1987 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Summa Andrea risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla qualificazione del fatto, ma non dice perché; la sentenza invece, risulta adeguatamente motivata sulla qualificazione giuridica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/202