Ordinanza — n. 9592/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Summa Andrea risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla qualificazione del fatto, ma non dice perché; la sentenza invece, risulta adeguatamente motivata sulla qualificazione giuridica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla qualificazione del fatto, ma non dice perché; la sentenza invece, risulta adeguatamente motivata sulla qualificazione giuridica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMMA ANDREA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 06/10/1987 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Summa Andrea risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla qualificazione del fatto, ma non dice perché; la sentenza invece, risulta adeguatamente motivata sulla qualificazione giuridica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/202