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Ordinanza — n. 9590/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9590/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9590/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI MAHER nato il 02/08/1984 avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che il ricorrente Chebbi Maher, imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, con unico motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9590/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. poc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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motivi di cassazione modifica della sentenza revisione in materia penale cognizione del ricorso per cassazione revisione della rendita d'invalidità azione costitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI MAHER nato il 02/08/1984 avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente Chebbi Maher, imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, con unico motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consig estensore Il Presiden