Ordinanza — n. 9588/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Grasso Concetto risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Per la determinazione della pena, patteggiata, non risulta ammissibile il ricorso in cassazione, per la riduzione nel minimo edittale (tranne ipotesi di pena illegale - Sez. 4, Sentenza n. 30856 del 16/06/2022 Cc. (dep. 09/08/2022 ) Rv. 283456 - O - che nel caso non sussiste). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9588/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Per la determinazione della pena, patteggiata, non risulta ammissibile il ricorso in cassazione, per la riduzione nel minimo edittale (tranne ipotesi di pena illegale - Sez. 4, Sentenza n. 30856 del 16/06/2022 Cc. (dep. 09/08/2022 ) Rv. 283456 - O - che nel caso non sussiste). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO CONCETTO nato a CATANIA il 28/01/1961 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAatc .anrntiscp)alle Aziraj udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Grasso Concetto risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Per la determinazione della pena, patteggiata, non risulta ammissibile il ricorso in cassazione, per la riduzione nel minimo edittale (tranne ipotesi di pena illegale - Sez. 4, Sentenza n. 30856 del 16/06/2022 Cc. (dep. 09/08/2022 ) Rv. 283456 - O - che nel caso non sussiste). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1