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Ordinanza — n. 9586/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9586/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9586/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO FRANCESCO nato a ROMA il 22/02/1991 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato av2Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che il ricorrente Valerio Francesco deduce la carenza di motivazione, in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto in concorso; rilevato che tale censura è stata formulata avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 20/06/2022, con la quale è stato recepito il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinuncia del ricorrente agli altri motivi di ricorso; ritenuto di dover fare applicazione dei consolidati principi espressi da questa Suprema Corte, secondo cui, quanto ai vizi denunciabili, deve ritenersi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

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art. 129 cod. pen, art. 599 bis cod. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. pen., per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto in concorso; rilevato che tale censura è stata formulata avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 20/06/2022, con la quale è stato recepito il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinuncia del ricorrente agli altri motivi di ricorso; ritenuto di dover fare applicazione dei consolidati principi espressi da questa Suprema Corte, secondo cui, quanto ai vizi denunciabili, deve ritenersi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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motivi di cassazione remissione della pena revisione della sentenza penale concorso di motivi di sospensione rinuncia al dibattimento orale ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. pen
Rilevato che il ricorrente Valerio Francesco deduce la carenza di motivazione, in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., per il reato continuato di cui all'art.
art. 599 bis cod. pen
309 del 1990, a lui ascritto in concorso; rilevato che tale censura è stata formulata avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 20/06/2022, con la quale è stato recepito il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
309 del 1990, a lui ascritto in concorso; rilevato che tale censura è stata formulata avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 20/06/2022, con la quale è stato recepito il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente Valerio Francesco deduce la carenza di motivazione, in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO FRANCESCO nato a ROMA il 22/02/1991 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato av2Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente Valerio Francesco deduce la carenza di motivazione, in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto in concorso; rilevato che tale censura è stata formulata avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 20/06/2022, con la quale è stato recepito il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinuncia del ricorrente agli altri motivi di ricorso; ritenuto di dover fare applicazione dei consolidati principi espressi da questa Suprema Corte, secondo cui, quanto ai vizi denunciabili, deve ritenersi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consigi ,te estensore Il Presid