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Ordinanza — n. 9585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUJENI MARWEN nato il 03/10/1992 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Toujeni Marwen deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, per il mancato accertamento della efficacia drogante di quanto detenuto e ceduto dal ricorrente, mentre - con il secondo motivo - lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la prima censura sia totalmente priva di specificità, avendo il ricorrente insistito su una prospettazione di insufficienza del narcotest senza affatto confrontarsi con gli esiti della perizia tossicologica successivamente disposta dalla Corte d'Appello né, tantomeno, con la diffusa motivazione dedicata ai predetti esiti e alla loro piena idoneità a confermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che le doglianze veicolate con il secondo motivo siano in parte anch'esse prive di specificità (non essendo stato confutato il rilievo della Corte in ordine alla insussistenza di elementi indicativi di un buon comportamento processuale del ricorrente) ed in parte manifestamente infondate, in quanto la valorizzazione dei precedenti specifici dell'imputato risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 9585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che le doglianze veicolate con il secondo motivo siano in parte anch'esse prive di specificità (non essendo stato confutato il rilievo della Corte in ordine alla insussistenza di elementi indicativi di un buon comportamento processuale del ricorrente) ed in parte manifestamente infondate, in quanto la valorizzazione dei precedenti specifici dell'imputato risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti facoltà di astenersi dal testimoniare test sul consumo di droga sottrazione alla prova del sangue esclusione del testimone dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUJENI MARWEN nato il 03/10/1992 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Toujeni Marwen deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, per il mancato accertamento della efficacia drogante di quanto detenuto e ceduto dal ricorrente, mentre - con il secondo motivo - lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la prima censura sia totalmente priva di specificità, avendo il ricorrente insistito su una prospettazione di insufficienza del narcotest senza affatto confrontarsi con gli esiti della perizia tossicologica successivamente disposta dalla Corte d'Appello né, tantomeno, con la diffusa motivazione dedicata ai predetti esiti e alla loro piena idoneità a confermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che le doglianze veicolate con il secondo motivo siano in parte anch'esse prive di specificità (non essendo stato confutato il rilievo della Corte in ordine alla insussistenza di elementi indicativi di un buon comportamento processuale del ricorrente) ed in parte manifestamente infondate, in quanto la valorizzazione dei precedenti specifici dell'imputato risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 ebbraio 2023 Il consiglie eìtensore D E POS IF-T A Il Presidente