Italian court dismisses appeal claiming sentencing was unmotivated due to low penalty compared to statutory range.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Michele Delle Fave inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Delle Fave argued the sentence was unmotivated because it was significantly lower than the statutory minimum, citing a prior precedent regarding sentencing congruity. The court rejected this, stating the lower sentence was justified by the minor nature of the offense and the defendant's recidivism history, which precluded favorable time credit calculations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal claiming a sentencing decision lacks motivation is inadmissible if the court's reasoning regarding the proportionality of the penalty and the specific circumstances of the offender, such as recidivism, is sufficient to justify the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE FAVE MICHELE nato a RODI GARGANICO il 30/08/1965 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Delle Fave Michele, imputato del reato di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deduce vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena irrogata; ritenuto che la doglianza sia manifestamente infondata, non solo perché il riferimento alla congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, contenuto nella sentenza impugnata, deve ritenersi sufficiente nelle ipotesi - come quella di specie - in cui il trattamento sanzionatorio sia di gran lunga inferiore al medio edittale (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01), ma anche perché tale passaggio argomentativo deve essere apprezzato unitamente alle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte territoriale con riferimento alla recidiva (con particolare riguardo alla detenzione sofferta nel periodo trascorso tra l'ultima sentenza di condanna e il fatto per cui è causa, e alla conseguente impossibilità di considerare integralmente il predetto periodo in termini favorevoli, quanto alla valutazione della pericolosità); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi lier estensore Il President