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Ordinanza — n. 9582/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Skika El Mehdi, personally submitted the petition after June 23, 2017. This date marks the entry into force of Law No. 103/2017, which amended the Criminal Procedure Code to mandate that all cassation appeals be signed by a defense attorney registered with the Supreme Court. The court rejected the constitutional challenge to this requirement, affirming that the legislature has the discretion to require technical representation for appeals without infringing on the defendant's defensive rights.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017: The requirement for a registered defense attorney to file a cassation appeal, introduced by Law No. 103/2017, is constitutional and does not violate the right to defense or the principle of equality before the law.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility defense attorney requirement Law 103/2017 amendment personal filing prohibition constitutional challenge rejection criminal procedure code legal representation mandate imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod.
Law No. 103 of 23 June 2017
art. 613 cod. proc. pen
103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKIKA EL MEHDI nato il 06/03/1988 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente Skika El Mehdi ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 30/09/2022 (che ha confermato la condanna inflittagli in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e all'art. 73, comma 5, DPR 309/90); Considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto altresì di dover ribadire - quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale di tale disposizione - l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il Consigli estensore Il