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Ordinanza — n. 9578/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, Duka Silva, personally signed the document rather than having it signed by a qualified defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law 103/2017, criminal appeals must be signed by attorneys registered in the special register to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals against any type of decision must be signed by defense attorneys registered in the special register of the Court of Cassation; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense attorney special register registration procedural fine payment Code of Criminal Procedure Court of Cassazione rules modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto (da Duka Silva personalmente) da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto (da Duka Silva personalmente) da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
277695 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
103, deve essere sottoscritto, à pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep.
Sez. 4, Sentenza n. 44401 del 24/05/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUKA SILVA nato il 09/07/1982 avverso la sentenza del 27/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO__Igita-avvistral e rc 'i—:-)Sri; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

• 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto (da Duka Silva personalmente) da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, à pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Inoltre, "È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista" (Sez. 4 - , Sentenza n. 44401 del 24/05/2019 Ud. - dep. 31/10/2019 - Rv. 277695 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il