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Ordinanza — n. 9577/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding plea bargain sentence, allowing only procedural defects not substantive penalty errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment for alleged legal violations and lack of motivation concerning the criminal responsibility and the imposed sanction. The court ruled that appeals against plea bargain agreements can only address procedural defects regarding the parties' will or the judge's statement, excluding substantive errors in the penalty determination.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 110 c.p.; D.P.R. 309/1990: Appeals against plea bargain judgments are limited to defects in the formation of the parties' will or the judge's statement, excluding challenges to the substantive determination of the penalty.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Agreement Appeal Admissibility Penalty Determination Judicial Statement Defect pena convenzionale adeguamento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 110 c.p.
D.P.R. 309/1990
5, D.P.R. 309/1990; rilevato che, secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR ADIL nato il 23/10/1981 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av7to alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente Chakir Adil deduce l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione (quanto all'affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio) con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione al reato a lui ascritto di cui agli artt. 110 cod. pen e 73 co. 5, D.P.R. 309/1990; rilevato che, secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di secondo grado, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); Ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consier estensore Il