Ordinanza — n. 9576/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARicorre per cassazione Anouar Oussama, con un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta recidiva (art. 81 e 99 cod. pen.). Il motivo è estremamente generico, si limita a ritenere non sussistente la recidiva (anche in relazione all'applicazione dlela continuazione in sede esecutiva). Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, e la ricorrenza della recidiva, rilevando i plurimi e specifici precedenti dell'imputato e le modalità del fatto, significative di una maggiore pericolosità. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata come nel caso in giudizio. Inoltre, "Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale" (Sez. 3 - , Sentenza n. 54182 del 12/09/2018 Ud. (dep. 04/12/2018 ) Rv. 275296 - 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9576/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 e 99 cod. pen.). Il motivo è estremamente generico, si limita a ritenere non sussistente la recidiva (anche in relazione all'applicazione dlela continuazione in sede esecutiva). Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, e la ricorrenza della recidiva, rilevando i plurimi e specifici precedenti dell'imputato e le modalità del fatto, significative di una maggiore pericolosità. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata come nel caso in giudizio. Inoltre, "Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale" (Sez. 3 - , Sentenza n. 54182 del 12/09/2018 Ud. (dep. 04/12/2018 ) Rv. 275296 - 01).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANOUAR OUSSAMA nato il 01/10/1994 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorre per cassazione Anouar Oussama, con un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta recidiva (art. 81 e 99 cod. pen.).
2. Il motivo è estremamente generico, si limita a ritenere non sussistente la recidiva (anche in relazione all'applicazione dlela continuazione in sede esecutiva). Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, e la ricorrenza della recidiva, rilevando i plurimi e specifici precedenti dell'imputato e le modalità del fatto, significative di una maggiore pericolosità. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata come nel caso in giudizio. Inoltre, "Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale" (Sez. 3 - , Sentenza n. 54182 del 12/09/2018 Ud. (dep. 04/12/2018 ) Rv. 275296 - 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec