Italian court dismisses appeal against settlement sentence, ruling no motivation required for acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Gjishti Alket inadmissible, ordering him to pay fines and procedural costs. The appellant argued that the first-instance settlement sentence lacked necessary reasoning regarding acquittal grounds and mitigating circumstances. The court rejected this, citing established precedent that such settlement judgments do not require specific motivation on these points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 73 T.U. stup. Settlement judgments under Art. 599-bis c.p.p. do not require motivation regarding the non-existence of acquittal grounds or the recognition of generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJISHTI ALKET nato il 13/05/1978 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOto avviso a e par—tii udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Gjishti Alket risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti, né sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). La qualificazione giuridica non risulta, inoltre, eccentrica, rispetto alla descrizione del fatto (art. 73 T.U. stup.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il