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Ordinanza — n. 9574/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9574/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Mouatamid Khalid è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il ricorrente deve ritenersi responsabile del reato in concorso, in quanto dalle videoriprese e dialoghi intercettati emerge che "alla visione della sostanza stupefacente custodita nell'appartamento è chiara e non corrisponde a quella di un mero osservatore dell'altrui detenzione [...] ha verificato la sostanza stupefacente presa nel nascondiglio da "Aziz, l'ha pesata, ha collaborato alla sistemazione degli involucri e l'ha anche assaggiata. La condotta è tipica del codententore". Il ricorso reitera le motivazioni dell'appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il ricorrente deve ritenersi responsabile del reato in concorso, in quanto dalle videoriprese e dialoghi intercettati emerge che "alla visione della sostanza stupefacente custodita nell'appartamento è chiara e non corrisponde a quella di un mero osservatore dell'altrui detenzione [...] ha verificato la sostanza stupefacente presa nel nascondiglio da "Aziz, l'ha pesata, ha collaborato alla sistemazione degli involucri e l'ha anche assaggiata. La condotta è tipica del codententore". Il ricorso reitera le motivazioni dell'appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato dipendenza da sostanze test sul consumo di droga tossicodipendenza infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUATAMID KHALID nato il 21/05/1967 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Mouatamid Khalid è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto.

2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il ricorrente deve ritenersi responsabile del reato in concorso, in quanto dalle videoriprese e dialoghi intercettati emerge che "alla visione della sostanza stupefacente custodita nell'appartamento è chiara e non corrisponde a quella di un mero osservatore dell'altrui detenzione [...] ha verificato la sostanza stupefacente presa nel nascondiglio da "Aziz, l'ha pesata, ha collaborato alla sistemazione degli involucri e l'ha anche assaggiata. La condotta è tipica del codententore". Il ricorso reitera le motivazioni dell'appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il