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Ordinanza — n. 9572/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tarantino Antonio inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued that the lower court's sentencing relied solely on the vague phrase 'fair penalty' without addressing his professional drug trafficking expertise. The court rejected this, ruling the appeal preliminary and absorbed by the appellate court's failure to refute the specific argument regarding the appellant's professional status.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks specific legal grounds and is merely a preliminary objection to the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds sentencing justification review preliminary objection professional drug trafficking fair penalty standard Cassazione procedure violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 11/01/1990 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da Tarantino Antonio (imputato del reato di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che la censura sia inammissibile perché priva delle necessarie connotazioni di specificità, risultando preliminare ed assorbente il rilievo della mancata confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello. In particolare, la difesa ha sostenuto che la motivazione della sentenza si risolvesse nella mera locuzione "pena equa", ignorando del tutto i rilievi formulati dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta professionalità dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente in concorso con altro soggetto: professionalità posta a base della quantificazione della pena (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglre,,frstensore Il Presidente