Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded facts and non-reviewable merit assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Nael Saoude inadmissible due to the manifest unfoundedness of his factual arguments and the improper request for a re-evaluation of facts. The lower court had found evidence of large-scale drug trafficking based on quantitative data, nature of substances, and consistent buyer statements, which the appellate court deemed adequate merit findings. Consequently, the appeal was rejected as it sought to challenge established facts and statutory sentencing periods that cannot be reviewed in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court rejects an appeal when the challenged judgment is adequately motivated and the appellant attempts to re-evaluate facts or challenge statutory sentencing periods, as such matters are non-reviewable in cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAEL SAOUDE nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Nael Saoude è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio, non qualificabile nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., in relazione allo spaccio reiterato quotidiano per anni. La responsabilità risulta dalle numerose dichiarazioni degli acquirenti che si riscontrano tra loro. Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Anche il secondo motivo sulla durata della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici per anni 5) è manifestamente infondato essendo la durata predeterminata dalla legge (art. 29 cod. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso