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Ordinanza — n. 9569/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by D'Orio Ciro inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant challenged the lower court's failure to explicitly identify a ground for acquittal under Article 129 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal lacked a critical comparison with the logical reasoning presented in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it fails to provide a specific and critical argumentative comparison with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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lack of specific argumentation inadmissible appeal Article 129 Penal Code critical comparison procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 129 c.p.
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 81 e 73, comma 5
art. 129 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORIO CIRO nato a NAPOLI il 14/10/2000 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, D'Orio Ciro (imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) deduce vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.; ritenuto che il motivo sia inammissibile per difetto di specificità argomentativa, essendo privo di qualsiasi confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglie,Mstensore Il Presidente