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Ordinanza — n. 9568/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of legal grounds; facts already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9568/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its arguments, which merely repeated lower court reasoning without legal critique. The appellant failed to challenge the appellate court's finding that the crime was not prescribed at the time of the decision. Consequently, the court refused to examine prescription issues that arose only after the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for manifest unfoundedness precludes the formation of a valid challenge relationship, thereby excluding the possibility of raising or declaring causes of non-punishability such as prescription.

Parole chiave

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manifest unfoundedness inadmissibility of appeal prescription of crime lack of legal grounds repetition of facts costs and fines Cassation procedure annullamento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266
(Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ANTONIO nato a TORRE DEL GRECO il 05/06/1965 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Garofalo Antonio risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, articolato solo in fatto e ripetitivo delle argomentazioni dei motivi di appello senza reali critiche di legittimità alla decisione. La Corte di appello ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all'affermazione della responsabilità del ricorrente, e all'accertamento del tempo del commesso reato, rilevando che al momento dell'accertamento, sopralluogo, il 30 novembre 2017, i lavori non erano completati come emergeva dalle fotografie e dall'assenza di infissi; inoltre la Corte analizza anche il contenuto delle testimonianze della P.G.

4. Al momento della decisione di appello, quindi, i reati non erano prescritti. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così