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Ordinanza — n. 9567/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settlement sentence for lack of required statutory reasoning on acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court's settlement sentence failed to explicitly address statutory acquittal grounds and sentencing details. The appellant argued the judgment lacked necessary motivation regarding specific legal provisions, while the court emphasized that settlement sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure do not require such detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A settlement sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is not required to motivate the non-existence of acquittal grounds under Article 129 or the specific agreement on sentencing measures between the parties.

Parole chiave

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settlement sentence inadmissible appeal lack of motivation acquittal grounds Criminal Procedure Code procedural requirements costs and fines rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da Ricciardi Eugenio Salvatore risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art.
Art. 129, cod. proc. pen.
con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti, né sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez.
Art. 616, cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - Hoxha e altro
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - Casero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI EUGENIO SALVATORE nato il 12/09/1988 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIt o avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Ricciardi Eugenio Salvatore risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti, né sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17