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Ordinanza — n. 9565/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming drug seizure was for personal use due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9565/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's claim that seized drugs were for personal use was merely a repetition of arguments already rejected in the appellate court. The appellant argued that the presence of packaging materials and scales indicated personal use rather than trafficking, but the court found no new evidence to contradict the appellate court's assessment of the suspect's behavior, such as delaying entry until noise from a water closet was heard. Consequently, the court ruled that the appeal lacked sufficient refutation of the established facts and was therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 DPR 309/90; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging a violation of law regarding the characterization of seized drugs as for personal use is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed on appeal without presenting new evidence or manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

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drug possession personal use defense appeal inadmissibility reiteration of arguments Corte di Cassazione DPR 309/90 evidence standard inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 DPR 309/90
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGLIANO EMMANUELE nato a NAPOLI il 11/05/1998 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso proposto, Marigliano Emmanuele, imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 , DPR 309/90 - deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo che lo stupefacente in sequestro era stato detenuto a fine di uso personale e non di cessione a terzi; ritenuto che la doglianza sia inammissibile, da un lato perché reiterativa di analoghe censure dedotte e motivatamente disattese in appello, oltre che funzionale alla riproposizione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altro lato, il motivo di ricorso appare privo di adeguata confutazione del percorso argomentativo che la Corte territoriale ha tracciato (cfr. pag. 3 seg.) senza incorrere in illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede: oltre al rinvenimento (nella veranda) della droga contenuta in svariati involucri, di materiale per il confezionamento, di una consistente somma di danaro contante, nonché (nel vano elettrico al piano) di due bilancini di precisione, la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato anche la condotta tenuta dal MARIGLIANO, il quale ha aperto la porta agli operanti - pur qualificatisi come appartenenti alla Polizia di Stato - solo dopo dieci minuti, durante i quali questi ultimi avevano percepito rumore di diversi scarichi provenienti dal water posto in prossimità della porta di ingresso (circostanza ritenuta indicativa di una condotta volta a rendere meno pregiudizievole l'esito delle imminenti verifiche: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consigli stensore Il