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Ordinanza — n. 9564/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sulla confisca del denaro (unico motivo del ricorso di Moufallah Mourad) il riscorso, articolato in fatto, risulta estremamente generico; inoltre, la sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., adeguatamente motiva ritenendo il denaro profitto del reato (oggetto di compravendita di sostanza stupefacente), come emergente dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, oltre che dalla circostanza che trattasi di soggetto senza occupazione stabile, adeguatamente remunerata e, soprattutto, dedito alla vendita di sostanze stupefacenti. Nessun elemento contrario viene d'altronde indicato, anche in sede di ricorso per cassazione. Solo in via generica senza riferimenti ad atti del processo si ritiene la somma di C 475,00 non provento dello spaccio. Del resto, nell'imputazione sono contestate plurime cessioni di stupefacente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., adeguatamente motiva ritenendo il denaro profitto del reato (oggetto di compravendita di sostanza stupefacente), come emergente dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, oltre che dalla circostanza che trattasi di soggetto senza occupazione stabile, adeguatamente remunerata e, soprattutto, dedito alla vendita di sostanze stupefacenti. Nessun elemento contrario viene d'altronde indicato, anche in sede di ricorso per cassazione. Solo in via generica senza riferimenti ad atti del processo si ritiene la somma di C 475,00 non provento dello spaccio. Del resto, nell'imputazione sono contestate plurime cessioni di stupefacente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato traffico grave di stupefacenti pena di recesso spese di detenzione dipendenza da sostanze abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Sulla confisca del denaro (unico motivo del ricorso di Moufallah Mourad) il riscorso, articolato in fatto, risulta estremamente generico; inoltre, la sentenza, ex art. 444 cod.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUFALLAH MOURAD nato il 01/09/1984 avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sulla confisca del denaro (unico motivo del ricorso di Moufallah Mourad) il riscorso, articolato in fatto, risulta estremamente generico; inoltre, la sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., adeguatamente motiva ritenendo il denaro profitto del reato (oggetto di compravendita di sostanza stupefacente), come emergente dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, oltre che dalla circostanza che trattasi di soggetto senza occupazione stabile, adeguatamente remunerata e, soprattutto, dedito alla vendita di sostanze stupefacenti. Nessun elemento contrario viene d'altronde indicato, anche in sede di ricorso per cassazione. Solo in via generica senza riferimenti ad atti del processo si ritiene la somma di C 475,00 non provento dello spaccio. Del resto, nell'imputazione sono contestate plurime cessioni di stupefacente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i