Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed for lack of manifest error in legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Mangiacapra Francesco and Leone Francesco inadmissible. The applicants argued for an incorrect legal qualification of the facts, but the court found their submissions generic and lacking specific details. Consequently, the court ruled that no manifest error existed in the lower court's judgment, leading to the dismissal of the appeals and the imposition of fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain cases, a claim of erroneous legal qualification is admissible only if the qualification is manifestly eccentric or the result of a manifest error, which was not established here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANGIACAPRA FRANCESCO nato a NAPOLI il 14/07/1990 LEONE FRANCESCO nato a SAN SEBASTIANO AL VESUVIO il 01/01/1961 avverso la sentenza del 28/03/2022 del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti da Leone Francesco e Mangiacapra Francesco risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile:
«In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto (non nel 5 comma dell'art. 73 T.U. stup.) limitandosi a richiamare le modalità della condotta, senza ulteriori specificazioni.
La qualificazione del fatto così come risultante nell'imputazione non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.