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Ordinanza — n. 9562/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding charge mismatch between abandonment and unauthorized disposal of waste.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9562/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fanciullacci Massimo inadmissible, upholding the Lower Court's conviction for the abandonment of non-hazardous waste. Although the defendant argued that the charges should have been for unauthorized disposal, the court found no prejudice to his defense rights. The decision relies on the principle that a conviction for abandonment is legally sufficient when the indictment references the broader category of unauthorized waste conduct.

Regesto Legislator

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Art. 522 cod. proc. pen.; Art. 256 d.lgs. n. 152/2006: No violation of the principle of correlation between accusation and judgment occurs when a conviction for abandonment of waste is pronounced against an indictment referencing unauthorized disposal, provided the defendant had ample opportunity to defend against the specific allegations.

Parole chiave

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principle of correlation abandonment of waste unauthorized disposal defense rights inadmissible appeal waste management criminal procedure gestione dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 522 cod. proc. pen.
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, la difesa di FANCIULLACCI Massimo censura la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno in data 04/07/2022, per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, lamentando la violazione dell'art. 522 cod.
Art. 256 d.lgs. n. 152/2006
art. 522 cod. proc. pen
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, la difesa di FANCIULLACCI Massimo censura la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno in data 04/07/2022, per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, lamentando la violazione dell'art. 522 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12443 del 11/02/2010, Coculo
Sez. 3, n. 12443 del 11/02/2010, Coculo, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCIULLACCI MASSIMO nato a LIVORNO il 23/11/1967 avverso la sentenza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con unico motivo di ricorso, la difesa di FANCIULLACCI Massimo censura la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno in data 04/07/2022, per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, lamentando la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., essendo stato contestato al FANCIULLACCI (in qualità di amministratore unico della I PINI s.r.I.) il diverso reato di smaltimento non autorizzato; rilevato che il riferimento alla condotta di abbandono non autorizzato deve essere individuato nel richiamo, all'interno del capo b) dell'imputazione, del comma 2 dell'art. 256 d.lgs. n 152 del 2006, ai sensi del quale le pene previste dal comma 1 per le condotte non autorizzate di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione dei rifiuti si applicano, tra l'altro, "ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti"; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge inoltre che il FANCIULLACCI ha avuto ampiamente modo di difendersi dalle accuse in concreto mosse nei suoi riguardi quale amministratore della richiamata società, relative all'illecito accumulo di rifiuti vari all'interno dei locali condominiali e negli spazi comuni dell'immobile La Villa di Montescudaio, costruito dalla richiamata s.r.l. (tuttora proprietaria di alcuni appartamenti); ritenuto pertanto che nessun concreto pregiudizio possa configurarsi per i diritti di difesa, specie ove si consideri che questa Suprema Corte ha escluso il prospettato difetto di correlazione in una ipotesi certamente più pregnante di quella in esame (cfr.

Sez. 3, n. 12443 del 11/02/2010, Coculo, Rv. 246458 - 01, secondo la quale «non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se, a fronte di un'imputazione di discarica non autorizzata di rifiuti, sia pronunciata condanna per il reato di abbandono o deposito incontrollato degli stessi»); ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 febbraio 2023 Il consigli stensore n E pOSIT Il Presiden