Criminal appeal dismissed for manifest unfoundedness and genericity of grounds regarding sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Abategiovanni Pasquale inadmissible due to the manifest unfoundedness and genericity of the grounds presented. The appellant raised a defect in reasoning without specifying the location or nature of the error, while the lower court had already cited testimonies and site visits with precision. The court upheld the original judgment's assessment of punitive treatment and the lack of positive elements for generic mitigating circumstances as unchallengeable merits evaluations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, particularly when the contested judgment adequately motivates its decisions on sentencing and the absence of positive elements for mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATEGIOVANNI PASQUALE nato a SAN MARCELLINO il 13/09/1977 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Abategiovanni Pasquale è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
2. Prospetta nel primo motivo un vizio della motivazione ma non specifica dove e perché. Inoltre, la sentenza impugnata richiama specificamente le testimonianze e i sopralluoghi in maniera molto puntuale.
3. la sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivi neanche indicati dall'imputato. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1