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Ordinanza — n. 9560/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction due to inadmissibility of grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9560/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Musella Salvatore inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a different legal qualification of his drug possession, but the court found these claims to be repetitive grievances already rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissibility because the arguments were precluded and the lower court's reasoning was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on repetitive grievances or precluded arguments are inadmissible when the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances drug possession conviction precluded arguments manifest illogicality court costs Cassation procedure reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Guarnieri, Rv. 283489 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSELLA SALVATORE nato a NAPOLI il 11/05/1999 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Musella Salvatore, imputato del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, deduce la inosservanza di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla errata qualificazione del fatto giuridico, da ricondurre per il ricorrente nell'alveo della detenzione per uso personale; ritenuto che il motivo presenti connotazioni reiterative di analoghe doglianze proposte e disattese dalla Corte territoriale, volte a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede; d'altra parte, la Corte territoriale (cfr. pag.

2) si è confrontata con il compendio probatorio - valorizzando in particolare il sequestro della cocaina in possesso del MUSELLA (tre involucri termosaldati contenenti 1,10 grammi di cocaina), ed il rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente (2,43 grammi di hashish) a seguito di perquisizione domiciliare - mediante il quale ha confermato il giudizio di responsabilità, con un percorso argomentativo immune da illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede, nel quale è stata altresì valorizzata l'assenza di spiegazioni in ordine alla somma di danaro trovata in possesso del ricorrente; ritenuto altresì che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con i quali si deduce omessa motivazione e violazione di legge in relazione, rispettivamente, alla mancata concessione delle attenuti generiche e della non menzione della condanna - sono inammissibili sotto diversi profili; ritenuto in particolare che il secondo motivo sia manifestamente infondato, essendo lo stato di incensuratezza in sé irrilevante e dovendosi ritenere - in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità - legittimo il diniego delle attenuanti generiche del diniego, in assenza di elementi valorizzabili ai fini della concessione delle stesse (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che la residua censura non risulta essere stata proposta con i motivi di appello, e che pertanto sia preclusa la sua deduzione in sede di legittimità; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglire pstenso