Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of new grounds and reiterative nature of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Restuccia Rocco and Demari Francesco inadmissible. The appellants challenged a second-instance conviction for cocaine trafficking, arguing procedural flaws regarding their criminal liability. The court rejected these claims because they merely reiterated previously dismissed grievances without presenting new evidence or legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they contain only reiterative grounds or lack new elements capable of influencing the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RESTUCCIA ROCCO nato a CINQUEFRONDI il 24/08/1987 DEMARI FRANCESCO nato a POLISTENA il 04/07/1991 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che RESTUCCIA Rocco e DEMARI Francesco (imputati del reato di cessione di cocaina a LAROSA Antonio) ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 24/03/2022 - che ha confermato la condanna inflitta in primo grado - deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità; ritenuto che i ricorsi, di contenuto sovrapponibile, presentino connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede), ed avendo del resto la Corte d'Appello confermato la condanna prendendo in considerazione anche le ricostruzioni alternative della vicenda, escludendone la plausibilità sulla scorta di considerazioni immuni da contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede (cfr. pag. 5 seg. della sentenza impugnata: dinamica dei fatti direttamente percepita dagli operanti; posizionamento del LAROSA a bordo del motorino con le mani inserite nella vettura occupata dai ricorrenti; caduta della droga durante la fuga; inverosimiglianza e contraddittorietà delle spiegazioni fornite dai ricorrenti in ordine alla somma di danaro rinvenuta e sequestrata); ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consig estensore Il Pr