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Ordinanza — n. 9558/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9558/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRUBBA ANDREA nato a VITTORIA il 20/08/1983 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che CARRUBBA Andrea (imputato del reato di coltivazione di sostanza stupefacente in concorso con MALORGIO Marco, condannato non impugnante) ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, in data 03/06/2022, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado, censurando la sentenza anche per la mancata applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che il ricorso presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e motivatamente disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede), ed avendo del resto la Corte d'Appello motivato la rilevanza penale della condotta sia alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite in tema di coltivazione domestica (cfr. pag. 5 seg.), sia in considerazione della rilevanza degli esiti della perquisizione compiuta presso l'abitazione del MALORGIO, non illogicamente considerata la "base operativa" prescelta per l'attività illecita (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9558/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che il ricorso presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e motivatamente disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede), ed avendo del resto la Corte d'Appello motivato la rilevanza penale della condotta sia alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite in tema di coltivazione domestica (cfr. pag. 5 seg.), sia in considerazione della rilevanza degli esiti della perquisizione compiuta presso l'abitazione del MALORGIO, non illogicamente considerata la "base operativa" prescelta per l'attività illecita (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.

Parole chiave

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perquisizione domiciliare potestà domestica inviolabilità del domicilio legge sugli alloggi prove acquisite illegalmente mandato di perquisizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRUBBA ANDREA nato a VITTORIA il 20/08/1983 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CARRUBBA Andrea (imputato del reato di coltivazione di sostanza stupefacente in concorso con MALORGIO Marco, condannato non impugnante) ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, in data 03/06/2022, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado, censurando la sentenza anche per la mancata applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che il ricorso presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e motivatamente disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede), ed avendo del resto la Corte d'Appello motivato la rilevanza penale della condotta sia alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite in tema di coltivazione domestica (cfr. pag. 5 seg.), sia in considerazione della rilevanza degli esiti della perquisizione compiuta presso l'abitazione del MALORGIO, non illogicamente considerata la "base operativa" prescelta per l'attività illecita (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consigr estensore Il Preside