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Ordinanza — n. 9557/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9557/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9557/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Trinidad Hazel è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio, non qualificabile nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., in relazione ai collegamenti dell'imputata con gli ambienti criminali dediti alla movimentazione di stupefacenti. Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9557/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio, non qualificabile nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., in relazione ai collegamenti dell'imputata con gli ambienti criminali dediti alla movimentazione di stupefacenti. Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico qualificato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti dazi doganali non pagati guida recidiva in stato di ebbrezza eccezione di illegalità infrazione doganale

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINIDAD HAZEL nato il 07/08/1981 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Trinidad Hazel è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio, non qualificabile nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., in relazione ai collegamenti dell'imputata con gli ambienti criminali dediti alla movimentazione di stupefacenti. Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il