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Ordinanza — n. 9556/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9556/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO MAURO nato a TORREMAGGIORE il 02/09/1991 avverso la sentenza del 13/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARIdato avv)‘alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che il ricorrente Palumbo Mauro, imputato del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'inosservanza della legge penale e l'omessa motivazione in ordine all'illegalità della pena quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato che tale censura è stata formulata avverso la sentenza di applicazione della pena emessa, in data 13/09/2022, dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto sia estraneo al novero dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: essendo evidentemente estranee, al predetto novero, le censure concernenti il mancato apprezzamento di elementi ritenuti idonei alla concessione delle attenuanti generiche; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9556/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'inosservanza della legge penale e l'omessa motivazione in ordine all'illegalità della pena quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato che tale censura è stata formulata avverso la sentenza di applicazione della pena emessa, in data 13/09/2022, dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto sia estraneo al novero dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: essendo evidentemente estranee, al predetto novero, le censure concernenti il mancato apprezzamento di elementi ritenuti idonei alla concessione delle attenuanti generiche; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

Parole chiave

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esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Rilevato che il ricorrente Palumbo Mauro, imputato del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Castrovillari ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto sia estraneo al novero dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO MAURO nato a TORREMAGGIORE il 02/09/1991 avverso la sentenza del 13/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARIdato avv)‘alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente Palumbo Mauro, imputato del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'inosservanza della legge penale e l'omessa motivazione in ordine all'illegalità della pena quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato che tale censura è stata formulata avverso la sentenza di applicazione della pena emessa, in data 13/09/2022, dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto sia estraneo al novero dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: essendo evidentemente estranee, al predetto novero, le censure concernenti il mancato apprezzamento di elementi ritenuti idonei alla concessione delle attenuanti generiche; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consigli estensore Il Pres