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Ordinanza — n. 9552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Andi Prifti risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601).

Regesto Legislator

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art. 445 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente confisca del veicolo a motore abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 445 cod. proc. pen
Sulla confisca dell'auto il giudice motiva sulla sussistenza di modifiche specifiche nel veicolo per il trasporto e l'occultamento di stupefacenti: "In tema di applicazione della pena su richiesta, a seguito della novella apportata all'art. 445 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
134, che ha espunto dal testo della norma il richiamo al solo comma secondo dell'art. 240 cod. pen., non é più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIFTI ANDI nato il 23/05/1990 avverso la sentenza del 30/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Andi Prifti risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601).

Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto (non nel 5 comma dell'art. 73 T.U. stup.) limitandosi a richiamare le modalità della condotta, senza ulteriori specificazioni. La qualificazione del fatto così come risultante nell'imputazione non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore. Sulla confisca dell'auto il giudice motiva sulla sussistenza di modifiche specifiche nel veicolo per il trasporto e l'occultamento di stupefacenti: "In tema di applicazione della pena su richiesta, a seguito della novella apportata all'art. 445 cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge 12 giugno 2003 n. 134, che ha espunto dal testo della norma il richiamo al solo comma secondo dell'art. 240 cod. pen., non é più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva disposto la confisca di un'autovettura utilizzata per la commissione di un furto pluriaggravato)" (Sez. 5, Ordinanza n. 8434 del 01/12/2004 Cc. (dep. 04/03/2005 ) Rv. 230810 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend