Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal standing by the unrepresented appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Danilo Scorrano, attempted to file the petition personally without a qualified defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law 103/2017, cassation appeals must be signed by attorneys enrolled in the special register to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the party rather than by a defense attorney enrolled in the special register, as mandated by the legislative reform of June 23, 2017, No. 103.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORRANO DANILO nato a TORINO il 22/11/1986 avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOda o avviso aTle pa-an udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Scorrano Danilo) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2