Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel signature per new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant rather than by a qualified defense lawyer. The appellant argued for personal submission, but the court applied the mandatory requirement introduced by Law 103/2017 that all cassation appeals must be signed by attorneys enrolled in the special register. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by qualified defense counsel; personal filing by the appellant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAISSOUF ABDELOUAHED nato il 13/06/1970 avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOiralo avviso paF[I udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, Haissouf Abdelouahed) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17