Italian court dismisses appeal on drug importation as agreement sufficed without delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Savino Michele inadmissible due to the manifest unfoundedness of its factual grounds. The appellant argued against a conviction for drug importation, but the lower court held that an agreement alone constitutes consummation of the crime, rendering delivery unnecessary. The appeal failed because it did not adequately challenge this reasoning, which aligns with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the contested judgment adequately motivates the legal qualification of the crime, and the appellant fails to confront this reasoning with sufficient factual arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINO MICHELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/07/1971 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Savino Michele è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto.
2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come per la consumazione del reato contestato (importazione di stupefacenti in concorso) basta l'accordo non essendo necessaria la consegna. La sentenza evidenzia come l'accordo si era perfezionato e la stessa consegna all'estero è avvenuta al soggetto incaricato dal ricorrente di prelevare la sostanza. Il ricorso non si confronta con tale ampia motivazione, aderente alla giurisprudenza di questa Corte in materia (pure richiamata nella snetenza). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il