Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of personal standing and failure to use mandatory defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to file the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 103 of June 23, 2017, strictly requires appeals to be signed by lawyers enrolled in the special register. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the payment of fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by defense counsel enrolled in the special register, under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIEL EHIS nato il 25/03/1993 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA1151(elC"Klg1~1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dalla ricorrente, Daniel Ehis) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0