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Ordinanza — n. 9547/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of personal standing and failure to use mandatory defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9547/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to file the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 103 of June 23, 2017, strictly requires appeals to be signed by lawyers enrolled in the special register. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the payment of fines and costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by defense counsel enrolled in the special register, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility personal standing defense counsel special register Cassation appeal procedural defect mandatory representation requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dalla ricorrente, Daniel Ehis) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law No. 103 of June 23, 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dalla ricorrente, Daniel Ehis) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIEL EHIS nato il 25/03/1993 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA1151(elC"Klg1~1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dalla ricorrente, Daniel Ehis) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0