Italian Court dismisses appeal on drug possession, ruling minor circumstance inapplicable due to substantial quantity and custodial role.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a 'minor circumstance' mitigation under Article 73 of the Drug Trafficking Law, claiming he was merely a reluctant custodian. The court rejected this, noting the substantial quantity of over two thousand doses and the appellant's active role as a depositary for the co-defendant's benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The court must assess the totality of facts and circumstances, and a claim of minor circumstance is rejected when the quantity is substantial and the defendant actively functioned as a custodian for the principal offender.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ALESSANDRO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 23/03/1977 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che RIZZO Alessandro (imputato del reato di detenzione di sostanza stupefacente in concorso con ZAGO Gino) ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, in data 08/04/2022, che ha riformato la condanna inflitta in primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: censure ribadite anche nella memoria depositata dopo la ricezione dell'avviso di fissazione di udienza; ritenuto che il ricorso presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede), ed avendo del resto la Corte d'Appello motivato l'esclusione dell'ipotesi lieve valorizzando sia il consistente dato ponderale (oltre duemila dosi complessivamente detenute: cfr. pag. 5 della sentenza), sia la specifica condotta ascrivibile al RIZZO, prestatosi - sia pure nell'intento di ripianare i debiti contratti con lo ZAGO per rifornirsi di droga - a fungere da depositario e custode di considerevoli quantità di stupefacente (disponibilità mantenuta, come emerge dallo stesso ricorso, anche dopo la prima fase della ricezione del pacco per conto dello ZAGO, dal momento che quest'ultimo aveva deciso di prelevare solo la metà della droga contenuta nell'involucro ricevuto dal ricorrente); ritenuto che tali conclusioni debbano essere tenute ferme anche alla luce della memoria depositata, con la quale il ricorrente ripropone le originarie censure insistendo sul fatto che egli si sarebbe "suo malgrado" adeguato a quanto deciso dallo ZAGO in ordine al ritiro e alla conservazione dello stupefacente: circostanza all'evidenza inidonea a fondare la diversa qualificazione giuridica auspicata; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consigrr7tensore