Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant, Lomartire Antonio, challenged the lower court's evaluation of evidence without providing a concrete comparison to the reasoning in the contested judgment. The court ruled that generic criticisms lacking correlation with the original decision's motives fail to meet the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 5 c.p.p.: Appeals must be specific and demonstrate a clear correlation with the reasoning of the contested decision; generic criticisms lacking such comparison are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMARTIRE ANTONIO nato a PALERMO il 30/06/1997 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, Lomartire Antonio (imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90) deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla errata valutazione del compendio probatorio posto a sostegno del giudizio di conferma della responsabilità per il reato ascritto; ritenuto che il motivo di ricorso difetti della necessaria specificità argomentativa, contenendo censure generiche e del tutto prive di effettivo confronto con l'iter motivazionale della sentenza impugnata (cfr. sul punto Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01, secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglire ,bstensore Il Presidente