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Ordinanza — n. 9543/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed for lack of manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant argued for a legal qualification error regarding the offense, but the Court found the appeal generic and failed to demonstrate a manifestly obvious discrepancy between the indictment and the plea bargain judgment. Consequently, the appeal was rejected because the alleged error did not meet the strict threshold required for admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain appeals, a legal qualification error is admissible only if it is manifestly eccentric or a clear mistake, which was not established here.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain procedure legal qualification error manifest error standard procedural code article 448 imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico internazionale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da Sabiri Mohamed risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - Bouaroua
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABIRI MOHAMED nato il 30/12/1969 avverso la sentenza del 13/10/2022 del GIP TRIBUNALE di PAVIA Riltel~POINIIMERM1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Sabiri Mohamed risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601).

Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto (non nel 5 comma dell'art. 73 T.U. stup.) limitandosi a richiamare le modalità della condotta, senza ulteriori specificazioni. La qualificazione del fatto così come risultante nell'imputazione non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.