Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under new Article 444 procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence based on alleged failure to evaluate statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. However, the appeal was filed after the entry into force of a new provision to Article 444 of the Code of Criminal Procedure, which strictly limits admissible grounds to those concerning the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.; The appeal against a sentence of penalty application under the new regime of Article 444 is inadmissible unless it concerns the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIRI MOUAD nato il 17/08/1990 avverso la sentenza del 21/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato av>is<p alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente Amiri Mouad, imputato dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.
Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglie tensore Il President