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Ordinanza — n. 9540/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing range error due to manifestly unfounded criticism of factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in sentencing by incorrectly citing the wrong statutory sentencing range, yet the lower court justified its decision based on the defendant's repeated criminal conduct and specific factual circumstances. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the deviation from the minimum statutory sentence was properly motivated by the defendant's established criminal personality and the nature of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen.: An appeal based on a defect of motivation regarding the sentencing range is inadmissible if the deviation is justified by factual circumstances and the defendant's criminal personality, rendering the criticism manifestly unfounded.

Parole chiave

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defect of motivation sentencing range error criminal personality repeated offenses inadmissible appeal statutory sentencing range procedural costs adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen.
Art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSAROLI MARCO nato a ROMA il 04/03/1967 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Fusaroli Marco deduce vizio di motivazione con riferimento alla rideterminazione della pena operata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16/09/2022 (emessa in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente decisione di secondo grado, causata dall'erroneo riferimento, per la pena base, alla forbice edittale di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 anziché al comma 5 dello stesso articolo); ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, dato che il discostamento dal minimo edittale è stato motivato dalla Corte d'Appello con la valorizzazione del carattere reiterato delle condotte, delle particolari connotazioni fattuali (i sacchetti contenenti cocaina venivano consegnati al ricorrente per la futura cessione), della spiccata personalità criminale comprovata non solo dalle condanne poste a base della recidiva reiterata, ma anche della ulteriore condanna riportata in appello in data 10/02/2022 (risultando inconferente, a tale ultimo proposito, il richiamo difensivo alla asserita non definitività di tale pronuncia, avuto riguardo al rilievo conferito ai precedenti giudiziari non definitivi dall'art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen.); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il conskIie4e estensore Il Preside