Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic ne bis in idem claim and failure to timely recuse judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Placella Angelo inadmissible for manifestly unfounded grounds and a procedurally defective ne bis in idem argument. The appellant failed to propose the specific factual basis for the double jeopardy claim in the second instance, and the alleged conflict of interest regarding the presiding judge was not timely raised via recusal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 cod. proc. pen.; Art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: A failure to timely raise grounds for recusal or a generic, non-specific claim of ne bis in idem does not invalidate the proceedings or constitute a ground for inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACELLA ANGELO nato a PIEDIMONTE MATESE il 30/01/1969 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Placella Angelo è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, inoltre il motivo processuale del ne bis in idem oltre ad essere generico, aspecifico, non risulta proposto in appello.
2. la violazione del dovere di astensione (se fosse sussistente) comporta solo la possibilità di presentazione (nei termini) della ricusazione: "L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento)" (Sez. 6 - , Sentenza n. 12550 del 01/03/2016 Ud. (dep. 24/03/2016 ) Rv. 267419 - 01) Generica la questione del ne bis in idem; non è chiaro quale sarebbe il fatto preclusivo del presente giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec