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Ordinanza — n. 9537/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9537/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AKID SAIF nato il 26/08/1990 MARCU SILVIA ELENA nato il 11/01/1985 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che AKID Saif e MARCU Silvia Elena (imputati in concorso del reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo A, l'AKIF inoltre - come meglio specificato nei capi da B a I della rubrica - anche degli ulteriori reati di detenzione di arma clandestina, di munizioni e di un documento falso, nonché di formazione di una falsa patente di guida, cii false dichiarazioni sulla propria identità, di resistenza e lesioni aggravate) hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona, in data 12/05/2022, ha confermato la condanna inflitta alla MARCU ed ha invece recepito, quanto all'AKID, l'accordo da questi raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato in particolare che l'AKID deduce l'illegalità della pena con riferimento all'erronea riduzione della pena pecuniaria (in misura inferiore a un terzo) e all'aumento per la contravvenzione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto, con riferimento alle prime due questioni, può farsi applicazione del principio generale per cui si verserebbe eventualmente nell'ipotesi non già di pena illegale, ma di violazioni della legge processuale non deducibili con l'impugnazione di una sentenza ex art. 599-bis (cfr.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9537/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha infatti conferito decisivo rilievo non già alla mera presenza della droga nell'abitazione della MARCU, ma al fatto che la stessa abbia ritardato l'apertura della porta all'arrivo degli operanti, e fosse in possesso di un manoscritto ritenuto comprovare l'esistenza di una contabilità dello spaccio di stupefacenti (nomi o soprannomi abbinati a cifre anche rilevanti, per un totale di oltre 35.000 euro), in totale assenza di una plausibile spiegazione alternativa; ritenuto infine che dall'inammissibilità dei ricorsi debba derivare la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale inutilizzabilità delle prove illecite abbandono del procedimento per truffa eccezione di illegalità abbandono del procedimento penale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen.; rilevato in particolare che l'AKID deduce l'illegalità della pena con riferimento all'erronea riduzione della pena pecuniaria (in misura inferiore a un terzo) e all'aumento per la contravvenzione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AKID SAIF nato il 26/08/1990 MARCU SILVIA ELENA nato il 11/01/1985 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che AKID Saif e MARCU Silvia Elena (imputati in concorso del reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo A, l'AKIF inoltre - come meglio specificato nei capi da B a I della rubrica - anche degli ulteriori reati di detenzione di arma clandestina, di munizioni e di un documento falso, nonché di formazione di una falsa patente di guida, cii false dichiarazioni sulla propria identità, di resistenza e lesioni aggravate) hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona, in data 12/05/2022, ha confermato la condanna inflitta alla MARCU ed ha invece recepito, quanto all'AKID, l'accordo da questi raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato in particolare che l'AKID deduce l'illegalità della pena con riferimento all'erronea riduzione della pena pecuniaria (in misura inferiore a un terzo) e all'aumento per la contravvenzione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto, con riferimento alle prime due questioni, può farsi applicazione del principio generale per cui si verserebbe eventualmente nell'ipotesi non già di pena illegale, ma di violazioni della legge processuale non deducibili con l'impugnazione di una sentenza ex art. 599-bis (cfr.

Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804 - 01, relativa all'ipotesi di riduzione inferiore alla metà della pena per reato contravvenzionale); quanto alla residua doglianza, deve osservarsi che l'onere motivazionale invocato dalla difesa è stato escluso dalla costante elaborazione giurisprudenziale (cfr. ad es. Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto al ricorso della MARCU, per le connotazioni meramente reiterative delle censure, volte a riproporre una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede), ed avendo del resto la Corte d'Appello motivato la conferma della condanna in primo grado con un percorso del tutto immune da illogicità manifesta o contraddittorietà qui deducibili.

La Corte ha infatti conferito decisivo rilievo non già alla mera presenza della droga nell'abitazione della MARCU, ma al fatto che la stessa abbia ritardato l'apertura della porta all'arrivo degli operanti, e fosse in possesso di un manoscritto ritenuto comprovare l'esistenza di una contabilità dello spaccio di stupefacenti (nomi o soprannomi abbinati a cifre anche rilevanti, per un totale di oltre 35.000 euro), in totale assenza di una plausibile spiegazione alternativa; ritenuto infine che dall'inammissibilità dei ricorsi debba derivare la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consiglie