Italian Court dismisses appeal claiming evidence misrepresentation regarding drug introduction in prison. Defense fails to prove new evidence or rebut core facts. Court upholds original conviction based on established record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Giuseppe Scandizzo's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court misinterpreted his confessions. The defense argued for a lighter sentence by highlighting prior admissions of drug availability, but the court found these merely supplementary to the primary facts of introducing drugs and phones into prison. Consequently, the court ruled that the original conviction's reasoning remained valid and unchallenged by the new submissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 378 cod. pen.; Art. 73 cod. pen.: An appeal challenging a conviction for introducing contraband into prison is inadmissible if the appellant fails to substantiate claims of evidence misrepresentation with new documents or effectively rebut the core factual findings of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDIZZO GIUSEPPE nato a VARESE il 26/03/1981 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Scandizzo Giuseppe, imputato per il reato di cui agli art. 73 commi 1 e 4, 80 comma 1 lettera g) DPR 309/90 (cfr. capo 1)„ oltre che del reato di cui all'art. 378 cod. pen. in relazione all'introduzione in carcere di dieci telefoni cellulari (capo 2), ha dedotto vizio di motivazione per travisamento del compendio probatorio posto a sostegno dell'esclusione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 del predetto art. 73; rilevato in particolare che la difesa lamenta il travisamento delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, che nell'interrogatorio aveva ammesso di aver introdotto cellulari anche in altra occasione: dichiarazioni che la Corte aveva invece riferito a pregresse introduzioni in carcere di sostanza stupefacente; rilevato che, con memoria tempestivamente trasmessa (dopo una irrituale richiesta di trattazione orale, evidentemente non proponibile nel procedimento ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.), il difensore ha ribadito le proprie censure, invocando - sulla scorta di documentazione contestualmente prodotta - il principio della "minima offensività del fatto"; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, anzitutto perché il ricorrente evita di confrontarsi con il nucleo centrale della motivazione posta a base dell'esclusione dell'ipotesi lieve, incentrata sul fatto che le diverse qualità di stupefacente erano state introdotte in carcere e consegnate (unitamente ai cellulari e ad altro materiale rilevante per il capo 2) al detenuto FEMIA Manuel dall'odierno ricorrente (difensore del FEMIA), nel corso di un colloquio con il predetto assistito (cfr. in particolare la seconda pagina della motivazione, dove la Corte sottolinea la gravità della condotta del ricorrente, che aveva approfittato del proprio ruolo e del conseguente maggior affidamento riposto dagli agenti della Polizia penitenziaria quanto alla liceità della sua condotta).
Va inoltre evidenziato che, secondo la Corte territoriale, la gravità del fatto così accertata non poteva essere ridimensionata valorizzando gli elementi offerti dalla difesa, "con la precisazione che, secondo quanto ammesso dallo stesso imputato, non era la prima volta che offriva la sua disponibilità a terzi al fine accertato nella specie": è dunque evidente che, nell'economia della decisione, il richiamo alle dichiarazioni confessorie dell'imputato appare meramente accessorio ed integrativo rispetto alle ragioni poste a base del diniego (ragioni rimaste prive di alcuna confutazione), oltre che genericamente riferito alla "disponibilità" dello Scandizzo; ritenuto che tali considerazioni debbano essere tenute ferme anche dopo la lettura della memoria, dovendo evidentemente escludersi qualsiasi incidenza,, sulla legittimità delle valutazioni compiute dai giudici di merito, delle scelte lavorative successivamente compiute dallo Scandizzo (ed essendo all'evidenza inammissibile la richiesta, formulata a questa Corte, di una rivalutazione a mezzo dei documenti allegati: cfr. sul punto Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01, secondo cui «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito»); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Con